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Statuto

Costitutuzione e finalità

Articolo 1

Denominazione, simbolo, sede, durata

1.1. E’ costituita l’Associazione politico culturale   denominata “Obiettivo Piemonte”, di seguito indicata anche come Associazione.

1.2. Il logo, simbolo dell’Associazione è costituito da un’immagine raffigurante nella parte sovrastante le scritte Obiettivo in rosso e Piemonte in blu su sfondo bianco con accanto a sinistra il Tricolore stilizzato della bandiera italiana ed in quella sottostante un drappo incurvato della Regione Piemonte.

ll logo, simbolo dell’Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell’Associazione.

1.3. La sede legale dell’Associazione viene stabilita in Chivasso (TO) Via Torino 6.

1.4. L’Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività dell’Associazione su tutto il territorio della Regione Piemonte, le quali saranno denominate con la dicitura Obiettivo seguita dal nome la città o dall’identificazione del territorio dove avrà sede l’articolazione.

1.5. In ogni sede territoriale verrà designato, dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, un responsabile, che ne assumerà la gestione operativa.

1.6. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Finalità

2.1. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.

2.2. . Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e

donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

2.3. L’Associazione non ha fine di lucro e si assume l’obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni.

2.3. L’Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere, promuovere ed attuare, con ogni mezzo, anche partecipando alle competizioni elettorali – nazionali, regionali e locali – e/o aderendo ad altre associazioni e/o movimenti di rilevanza locale e/o nazionale, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa dell’Italia, con particolare riferimento a  Regione Piemonte in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza: è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art.3.

2.4. Obiettivo primario dell’Associazione è altresì quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio della Regione Piemonte nonché promuovere lo sviluppo economico della comunità piemontese compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del paese.

2.5. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo, ed in particolare:

  1. a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni le istituzioni e tutte le altre tipologie di stakeholders presenti nel territorio;
  2. b) organizzare incontri, convegni, dibattiti;
  3. c) stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
  4. d) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, volantini, gadgets e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
  5. e) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;
  6. f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio;
  7. g) in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

2.6. Nell’ambito dello scopo come delineato, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi, tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il funzionamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali.

Articolo 3

Caratteristiche e tipologia dell’Associazione

3.1. L’Associazione non persegue fini di lucro, avendo carattere esclusivamente amatoriale.

3.2. L’Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile e quella di “ente non commerciale” ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

3.3. E’ vietata la ripartizione degli utili di gestione, anche in modo indiretto, e le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all’acquisto e alla gestione di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini della associazione, mediante reiscrizione dell’avanzo nel bilancio dell’esercizio successivo. 3.4. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate e autorizzate, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Articolo 4

Dotazione patrimoniale

4.1. L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.

4.2. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’Associazione. I contributi degli associati (fondatori, ordinari, onorari, aderenti, sostenitori) sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge. 4.3. La dotazione patrimoniale dell’Associazione è altresì costituita da eventuali:

  1. beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  2. impianti e le attrezzature acquistati dall’Associazione per lo svolgimento della propria attività;
  3. i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
  4. donazioni e lasciti;
  5. entrate di qualsivoglia tipologia purché compatibili con l’attività associativa.

4.4. L’Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:

  1. a) le quote di iscrizione all’Associazione;
  2. b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli; c) i contributi, liberi e spontanei, elargiti dai Soci sostenitori.

4.5. L’Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere ed amministrare:

  1. a) i locali della sede sociale;
  2. b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi.

4.7. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.8. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale. Il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Articolo 5

Ammissione a socio

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, versando la relativa quota dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6

Comportamenti dei soci

I Soci sono tenuti:

– al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 7

Espulsione e decadenza del socio

7.1. I Soci sono espulsi nei seguenti casi:

– quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

– quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

– radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

– quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

7.2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Assemblea

Articolo 8

Assemblea ordinaria

8.1. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– elegge il Consiglio direttivo;

– procede alla nomina delle Cariche sociali;

–  approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;

– approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

8.2. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR.

8.3. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.

8.4. Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Articolo 9

Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

–  tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

–  ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 10

Funzionamento dell’Assemblea

10.1. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

10.2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

10.3. L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo

Articolo 11

Composizione del Consiglio direttivo

11.1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

 11.2. E’ riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

11.3. Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

11.4. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 12

Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 13

Compiti del Consiglio direttivo

13.1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

–  redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;

– definire le categorie dei soci con le relative quote associative;

–  redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

–  fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

–  decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

–  redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;

–  adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

–  deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;

–  favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.

13.2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Articolo 14

Presidente

14.1. Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

14.2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo.

14.3. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

14.4. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 15

Il Tesoriere

15.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

15.2. Il Tesoriere è preposto all’esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti la vita dell’Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell’Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell’Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze ed, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrare e al pagamento delle spese annotando tutto nell’apposito Libro di cassa. Redige l’inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Libri Sociali

16.1. L’Associazione potrà istituire i libri sociali che consentano di rendere conto dell’attività svolta dall’Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo sono: – Libro Soci: da utilizzare per annotare secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi; – Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblea; Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; – Libro Adunanze e deliberazioni dell’Organo di Controllo, se nominato.

16.2. L’Associazione non ha l’obbligo della tenuta dei Libri Contabili e di rendicontazione, tuttavia potrà istituire un Registro di Prima Nota o un Libro Giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite, senza alcun obbligo di vidimazione.

Scioglimento dell’associazione e disposizioni finali

Articolo 17

Deliberazione di scioglimento

17.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

17.2. Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

17.3. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità affini oppure filantropiche.

17.4. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 18

Foro competente

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall’esecuzione o dall’ interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, sarà competente il Foro di Ivrea.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali in tema di associazioni non riconosciute.